Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
5. La disposizione del comma 4, prima parte, dell'art. 56 ha effetto dal 1° gennaio 1973.
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l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa.
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2. La disposizione del comma 1 si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 36, commi 1 e 4, qualora si riferiscano a contratti, già registrati, di
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1. Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo che
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6. La disposizione del comma 5 non si applica agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi
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2. La disposizione del comma 1 non si applica per i crediti, né per i beni mobili e le rendite facenti parte di una eredità indivisa o di una
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presentati per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli articoli 4, 5 e 11 della stessa
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disposizione della sede secondaria.
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disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le
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1. La disposizione del comma 3 dell'art. 21, relativa agli accolli di debiti e oneri, ha effetto dal 1° gennaio 1973 per gli atti pubblici formati
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2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di
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quelle sottoscritte successivamente. Per le delibere soggette ad omologazione la disposizione si applica con riferimento alla data della notizia del
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cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo. La disposizione si applica anche quando un ente già esistente
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2. Ai fini dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 52, comma 4, per gli atti e scritture relativi a beni e diritti ivi indicati
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direttiva di cui alla lettera d); g) la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel